LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877

Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.

  1.  Il  committente  lavoro  a domicilio il quale contravviene alla
disposizione  di cui all'art. 2, primo comma, e' punito con l'arresto
fino a sei mesi.
  2.  ((  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
  3.   Il  committente  lavoro  a  domicilio  che  contravviene  alle
disposizioni  di  cui agli articoli 8, 9 ((. . . )), e' punito con la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
  4.   Il  committente  lavoro  a  domicilio  che  contravviene  alle
disposizioni  di  cui all'art. 2, secondo comma, ((. . .)), e' punito
con  la  sanzione  amministrativa  da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
  5.  Per  le  violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto
comma,  si  applicano  al  committente  lavoro  a  domicilio  ed agli
intermediari  le  sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di
collocamento,  intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di
lavoro.  Le  medesime  sanzioni  si applicano al committente lavoro a
domicilio  per  le  violazioni  alla  disposizione di cui all'art. 4,
terzo comma.
  6.  ((  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
  7.  Restano  salve,  in  ogni  caso,  le  sanzioni  e  le penalita'
comminate  per  le  infrazioni alle norme in materia di assicurazioni
sociali,  di  collocamento,  di  tutela delle lavoratrici madri e, in
quanto applicabili, di tutela del lavoratore.
  8.  L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative   previste   dal   presente  articolo  e  ad  emettere
l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.