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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 8


Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta.
Il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione.
Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il giorno e l'ora di inizio e fine della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione.