LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
Testo in vigore dal: 3-4-1975
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26. 
 
  Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di  missione
e di trasferimento  del  personale  statale  si  applicano  anche  ai
segretari provinciali ed ai segretari comunali. 
  Il trattamento di missione e  di  trasferimento  del  personale  di
ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali,  degli
enti parastatali ed in genere  degli  enti  ed  istituti  di  diritto
pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli  enti  ed  istituti
comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato  ovvero  al  cui
mantenimento  lo  Stato  contribuisca  in  via  ordinaria,  non  puo'
comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti  dello  Stato  di
qualifica o categoria parificabili. 
  I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti  ed
istituti di cui al precedente comma, od anche per conto  di  privati,
conservano il proprio trattamento.  Qualora  essi  svolgano,  invece,
missioni in qualita' di amministratori o di  sindaci  o  revisori  di
detti enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui  al  comma
successivo. 
  Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti
di cui al secondo comma del presente articolo e' attribuito,  per  le
missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento  di
missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od  istituto  da
approvarsi dalle amministrazioni  vigilanti.  Detto  trattamento  non
puo' eccedere quello  previsto  per  i  dipendenti  dello  Stato  con
qualifica di dirigente generale. ((1a)) 
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AGGIORNAMENTO (1a) 
  La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art.  41,  commma  1)
che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano
di avere efficacia con la decorrenza di cui  al  successivo  articolo
45" le disposizioni di cui al presente articolo. 
  La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2)  che  "Le
norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei  riguardi
degli enti confermati mediante i decreti  di  cui  all'articolo  3  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo  decreto,  e
sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto  articolo
3".