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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-2012
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Art. 19



Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di immobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare.
Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto, del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. È ammessa a rimborso anche l'intera spesa, sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.
Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di lire 43 per ciascuna persona. (1) (2)
Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 48 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. (1) (2)
Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e quindi, si rendano necessari più scali il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso.
In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.
Il dipendente statale trasferito d'autorità può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.
Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo facendosi rilasciare regolare bolletta. Non è consentita la sostituzione di tale bolletta con l'atto notorio previsto dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica.
((12))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che "L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro".
La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 7) che l'indennità prevista dal comma 4 del presente articolo è elevata a L. 150 a chilometro.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 5, comma 4) che "L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro". Lo stesso D.P.R. ha inoltre ribadito (con l'art. 5, comma 5) che l'indennità prevista dal comma 4 del presente articolo è elevata a L. 150 a chilometro.
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44) che "Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi".