LEGGE 12 dicembre 1973, n. 820

Modificazioni in materia di tasse automobilistiche.

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Testo in vigore dal: 12-1-1974
                               Art. 2.

  In   esecuzione  di  accordi  intervenuti  con  altri  Stati  o  di
convenzioni  internazionali  oppure  quando  sussista reciprocita' di
trattamento  tributario  o per esigenze dei traffici, con decreto del
Ministro   per  le  finanze,  possono  essere  concesse  esenzioni  o
riduzioni  dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
febbraio  1953,  n.  39,  e  successive modificazioni, a favore degli
autoveicoli  e  rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente
all'estero e temporaneamente importati in Italia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1973

                                LEONE

                                                    RUMOR - COLOMBO -
                                                     LA MALFA - PRETI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI