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LEGGE 12 dicembre 1973, n. 820

Modificazioni in materia di tasse automobilistiche.

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Testo in vigore dal:  12-1-1974

Art. 2


In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro per le finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE RUMOR - COLOMBO - LA MALFA - PRETI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI