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LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  25-11-1973

Art. 39



Sono abrogate le seguenti norme:
l'articolo 4 del regio decreto 3 novembre 1894, numero 468, l'articolo 3 del regio decreto 10 giugno 1909, n. 391, l'articolo 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, l'articolo 13 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, l'ultimo comma dell'articolo 90 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, sostituito con l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, l'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 777, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1639, l'articolo 3 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1305, ratificato con legge 10 luglio 1952, numero 1051, la legge 27 dicembre 1956, n. 1466, la legge 31 gennaio 1957, n. 20, la legge 31 gennaio 1957, n. 21, i commi secondo e terzo dell'articolo 53 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 e la legge 5 agosto 1962, n. 1262;
l'articolo 64 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, l'articolo 66 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 773, l'articolo 28 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 ed il n. 11 della tabella allegata al decreto del Ministro per le finanze 29 luglio 1971;
l'ultimo comma dell'articolo 136 e dell'articolo 139 del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni;
la tabella A annessa alla legge 5 giugno 1913, n. 541 ed i successivi decreti ministeriali che stabiliscono le indennità per il personale doganale, gli articoli 64, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e 65 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 773, l'articolo 65 del decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240 e la legge 8 luglio 1961, n. 646;
la tabella VI allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931;
i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 e successive modificazioni, l'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766 e successive modificazioni, l'articolo 79 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive modificazioni, il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 965, la legge 14 luglio 1971, n. 563 e l'articolo 91 e il secondo comma dell'articolo 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 e successive modificazioni;
il regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 503, l'articolo 3 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1456, i commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, la legge 2 novembre 1964, numero 1159;
l'articolo 5 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, numero 583; il secondo comma dell'articolo 82 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;
l'articolo 4 del regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;
l'articolo 9 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 345 e successive modificazioni;
gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, numero 1059 e l'articolo 4 della legge 9 aprile 1953, n. 226;
gli articoli 89 e 90 ed i commi terzo e quarto dell'articolo 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, nonché gli articoli 1, 2, 4 e i commi primo, terzo, quarto e sesto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330;
gli articoli 10 e 52 della legge 27 dicembre 1941, numero 1570, l'allegato N del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, gli articoli 76 e 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive modificazioni, l'articolo 11 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 253, nonché il secondo comma dell'articolo 10 e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
l'articolo 8 del decreto del Capo del Governo 28 marzo 1942, concernente l'indennità per la conoscenza di lingue estere a favore del personale del soppresso servizio speciale riservato, il terzo comma dell'articolo 11 della legge 1 agosto 1962, n. 1206, l'ultimo comma degli articoli 135 e 138 e l'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
l'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, l'articolo 6 commi terzo, quarto e quinto e gli articoli 9 e 10 della legge 25 luglio 1971, n. 545 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1972, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni;
l'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035, il decreto-legge 3 maggio 1948, n. 842 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 940;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 e successive modificazioni, gli articoli 1 e 2 della legge 19 maggio 1954, n. 276, i commi secondo e quinto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, il quinto comma dell'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, il terzo comma dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 262 e la legge 21 marzo 1958, n. 286;
il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 217;
il decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, la legge 19 luglio 1960, n. 776 ed il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749;
gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto-legge 9 aprile 1948, n. 486, l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, gli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777, gli articoli 13 e 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922 e la legge 23 dicembre 1972, n. 827;
l'articolo 14, terzo comma, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, convertito con modificazione nella legge 4 maggio 1951, n. 538 e la legge 30 dicembre 1971, n. 1228;
gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, la legge 24 dicembre 1969, numero 1034 e la legge 4 agosto 1971, n. 606; l'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73;
gli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;
l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e l'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1042;
l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
l'articolo 3 della legge 19 maggio 1954, n. 276;
gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 869, la legge 14 luglio 1957, numero 580, l'articolo 2 della legge 4 dicembre 1962, n. 1681, il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3, 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
l'articolo 43 della legge 22 novembre 1954, n. 1158;
la legge 1 dicembre 1956, n. 1408;
l'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;
la lettera a) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90; l'articolo 9 della legge 22 luglio 1961, n. 628 e l'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
gli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, l'articolo 19, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, ed il secondo comma dell'articolo unico della legge 30 ottobre 1971, n. 909;
il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1961, n. 851; la legge 8 novembre 1961, n. 1162, e l'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
l'articolo 5 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il primo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, l'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, l'articolo 15 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, l'articolo 5 della legge 15 giugno 1965, n. 703, l'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il decimo comma dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e l'articolo 11 della legge 6 agosto 1967, n. 698;
il secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e le successive modificazioni;
l'articolo 4 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718;
il primo comma dell'articolo 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345;
il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5, il terzo comma dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
l'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, numero 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 111;
le parole da "il cui importo" fino a "della commissione di cui al precedente articolo 10" di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;
l'articolo 7 della legge 13 marzo 1973, n. 32;
legge 16 aprile 1973, n. 144;
il comma sesto dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la parte che prevede la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale.
È abrogato, con effetto dal 1 settembre 1973, l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.
Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.