LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 25-11-1973
                              Art. 39. 
 
  Sono abrogate le seguenti norme: 
    l'articolo 4 del regio  decreto  3  novembre  1894,  numero  468,
l'articolo 3 del regio decreto 10 giugno 1909, n. 391,  l'articolo  3
della legge 11 agosto 1921, n. 1081, l'articolo 13 del regio  decreto
31 dicembre 1923, n. 3164, l'ultimo comma dell'articolo 90 del  regio
decreto 23 marzo 1933, n.  185,  sostituito  con  l'articolo  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 15  ottobre  1969,  n.  1281,
l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile  1946,
n. 529, l'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno
1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge  17  aprile
1948, n. 777, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
26 ottobre 1947, n. 1639, l'articolo 3  del  decreto-legge  7  maggio
1948, n. 1305, ratificato con legge 10 luglio 1952, numero  1051,  la
legge 27 dicembre 1956, n. 1466, la legge 31 gennaio 1957, n. 20,  la
legge 31 gennaio 1957, n. 21, i commi secondo e  terzo  dell'articolo
53 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 e la legge 5  agosto  1962,  n.
1262; 
    l'articolo  64  del  regio  decreto  13  febbraio  1896,  n.  65,
l'articolo 66 del decreto luogotenenziale  6  maggio  1917,  n.  773,
l'articolo 28 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n.  59,  convertito
nella legge 18 marzo 1968, n. 224 ed il n. 11 della tabella  allegata
al decreto del Ministro per le finanze 29 luglio 1971; 
    l'ultimo comma dell'articolo 136 e dell'articolo  139  del  regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni; 
    la tabella A annessa alla legge  5  giugno  1913,  n.  541  ed  i
successivi decreti ministeriali che stabiliscono le indennita' per il
personale doganale, gli articoli 64, lettere a), b), c), d), e),  f),
g), h) e 65 del  decreto  luogotenenziale  6  maggio  1917,  n.  773,
l'articolo 65 del decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n.  1240  e
la legge 8 luglio 1961, n. 646; 
   la tabella VI allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931; 
    i commi secondo,  terzo  e  quarto  dell'articolo  23  del  regio
decreto  20  gennaio  1921,  n.  454  e   successive   modificazioni,
l'articolo 2 del  decreto  legislativo  23  aprile  1948,  n.  766  e
successive modificazioni, l'articolo 79 della legge 13  maggio  1961,
n. 469 e successive modificazioni, il  terzo  comma  dell'articolo  1
della legge 22 dicembre 1969, n. 965, la legge 14 luglio 1971, n. 563
e l'articolo 91 e il secondo comma dell'articolo 95 del regio decreto
9 dicembre 1937, n. 2669 e successive modificazioni; 
    il regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, convertito  nella
legge 25 marzo 1926, n. 503, l'articolo 3 del regio decreto-legge  23
gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936,  n.  745,
l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1456,  i  commi  primo,
secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo 33 della  legge
3 novembre 1961, n. 1255, la legge 2 novembre 1964, numero 1159; 
    l'articolo 5 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, numero 583; 
    il secondo comma dell'articolo 82 del regio decreto  26  febbraio
1928, n. 332; 
    l'articolo 4 del regio decreto-legge 24  giugno  1929,  n.  1194,
convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256; 
    l'articolo 9 del regio decreto 8  febbraio  1923,  numero  345  e
successive modificazioni; 
    gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge  16  aprile  1936,  n.
771, convertito nella legge 28 maggio 1936, numero 1059 e  l'articolo
4 della legge 9 aprile 1953, n. 226; 
    gli articoli 89 e 90 ed i commi terzo e quarto  dell'articolo  95
del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, nonche' gli  articoli  1,
2, 4 e i commi primo, terzo, quarto e  sesto  dell'articolo  5  della
legge 21 dicembre 1955, n. 1330; 
    gli articoli 10 e 52 della legge 27 dicembre 1941,  numero  1570,
l'allegato N del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  699,  il  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n.  716,
gli articoli 76 e 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e  successive
modificazioni, l'articolo 11 della legge 31 ottobre  1961,  n.  1169,
l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n.  253,  nonche'  il  secondo
comma dell'articolo 10 e l'articolo 15  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; 
    l'articolo 8 del decreto del Capo  del  Governo  28  marzo  1942,
concernente l'indennita' per la conoscenza di lingue estere a  favore
del personale del soppresso servizio  speciale  riservato,  il  terzo
comma dell'articolo 11 della legge 1 agosto 1962, n.  1206,  l'ultimo
comma degli articoli 135 e 138  e  l'articolo  145  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    l'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, gli articoli 2,
3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito  con
modificazioni nella legge 26 settembre 1954,  n.  870,  l'articolo  6
commi terzo, quarto e quinto e gli articoli 9 e  10  della  legge  25
luglio 1971, n. 545 ed il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  19  giugno  1972,  l'articolo  1  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, l'articolo  6  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14  settembre  1946,  n.
112, gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo  provvisorio
dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, ratificato con legge 17 aprile
1956, n. 561 e le successive modificazioni; 
    l'articolo 6 del  decreto  legislativo  presidenziale  27  giugno
1946, n. 19; 
    il decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 279, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e
le successive modificazioni; 
    il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  2
dicembre 1946, n. 567, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; 
    gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035, il decreto-legge 3
maggio 1948, n. 842 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 5  della
legge 24 dicembre 1949, n. 940; 
    il decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  15
dicembre 1947, n. 1562, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30  e
successive modificazioni, gli articoli 1 e 2 della  legge  19  maggio
1954, n. 276, i commi secondo e quinto dell'articolo 5 della legge 21
dicembre 1955, n. 1330, l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7
dicembre 1961, n. 1264, il quinto comma dell'articolo 33 della  legge
3 novembre 1961, n. 1255, il terzo comma dell'articolo 9 della  legge
2 marzo 1963, n. 262 e la legge 21 marzo 1958, n. 286; 
    il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 217; 
    il decreto legislativo 11 marzo  1948,  n.  460,  ratificato  con
legge 17 aprile 1956, n. 561, la legge 19 luglio 1960, n. 776  ed  il
primo  comma  dell'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 1965, numero 749; 
    gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del  decreto-legge
9 aprile 1948, n. 486, l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958,  n.
59, gli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 della legge  28  luglio  1960,  n.
777, gli articoli 13 e 15 della legge 16 luglio 1962,  n.  922  e  la
legge 23 dicembre 1972, n. 827; 
    l'articolo 14, terzo comma,  del  decreto  legislativo  12  marzo
1948, n. 804, convertito con modificazione nella legge 4 maggio 1951,
n. 538 e la legge 30 dicembre 1971, n. 1228; 
    gli articoli 1 e 2 del  decreto-legge  3  maggio  1948,  n.  767,
ratificato con legge 10 febbraio  1953,  n.  73,  l'articolo  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  1965,  n.  749,  la
legge 24 dicembre 1969, numero 1034 e la legge 4 agosto 1971, n. 606;
l'articolo  3  del  decreto  legislativo  3  maggio  1948,  n.   767,
ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73; 
    gli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della  Repubblica
18 aprile 1951, n. 581; 
    l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e  l'articolo
2 della legge 25 novembre 1971, n. 1042; 
    l'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
febbraio 1954, n. 320; 
    l'articolo 3 della legge 19 maggio 1954, n. 276; 
    gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954,  n.
533, convertito con modificazione nella legge 26 settembre  1954,  n.
869, la legge 14 luglio 1957, numero 580, l'articolo 2 della legge  4
dicembre 1962, n. 1681,  il  secondo  comma  dell'articolo  1  e  gli
articoli 2, 3, 4 e 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 648; 
    l'articolo 43 della legge 22 novembre 1954, n. 1158; 
    la legge 1 dicembre 1956, n. 1408; 
    l'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59; 
    la lettera a) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90; 
    l'articolo 9 della legge 22 luglio 1961, n. 628 e l'articolo  18,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  5  giugno
1965, n. 749; 
    gli articoli 10  e  15  della  legge  22  luglio  1961,  n.  628,
l'articolo 19, commi primo e  secondo,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  giugno  1965,  n.  749,  ed  il  secondo  comma
dell'articolo unico della legge 30 ottobre 1971, n. 909; 
    il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1961, n. 851;
    la legge 8 novembre 1961, n. 1162, e l'articolo 17 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; 
    l'articolo 5 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il  primo  comma
dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n.  1289,  l'articolo  17
della legge 12 agosto 1962, n. 1290, l'articolo  15  della  legge  16
agosto 1962, n. 1291, l'articolo 5 della legge  15  giugno  1965,  n.
703, l'articolo 146 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, il decimo comma dell'articolo 13 della legge  27
febbraio 1967, n. 48, e l'articolo 11 della legge 6 agosto  1967,  n.
698; 
    il secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto  1962,  n.
1289, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962,  n.
1290, e le successive modificazioni; 
    l'articolo 4 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718; 
    il primo comma dell'articolo 7 della legge  19  maggio  1964,  n.
345; 
    il secondo ed il terzo comma  dell'articolo  5,  il  terzo  comma
dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge 26 luglio 1965,  n.
966; 
    l'articolo 4 del decreto-legge 21  dicembre  1966,  numero  1090,
convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n.  14,  e
l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 111; 
    le parole da "il cui importo" fino a "della commissione di cui al
precedente articolo 10" di cui all'ultimo comma dell'articolo 12  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649; 
    l'articolo 7 della legge 13 marzo 1973, n. 32; 
    legge 16 aprile 1973, n. 144; 
    il comma sesto dell'articolo 17 della legge 9  ottobre  1971,  n.
825, per la parte  che  prevede  la  concessione  di  una  indennita'
temporanea di aggiornamento professionale. 
  E' abrogato, con effetto  dal  1  settembre  1973,  l'ultimo  comma
dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477. 
  Sono  altresi'  abrogate  tutte  le  norme  contrarie  o   comunque
incompatibili con la presente legge.