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LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  19-8-2014
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Art. 30



Con effetto dal 1 gennaio 1973 gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati e la tabella E, allegata al citato decreto, è soppressa.
((Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.))
((10))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 ha disposto (con l'art. 25) che "le percentuali del 70% e del 30% previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90% e 10%"; inoltre ha disposto che "le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1 gennaio 1982".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 ha disposto (con l'art. 27) che "le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 10, commi 2-bis e 2-ter) che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto".