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LEGGE 8 novembre 1973, n. 731

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile e settembre 1973.

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Testo in vigore dal:  25-11-1973

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 le parole: "marzo-aprile 1973" sono costituite dalle seguenti: "marzo-aprile e settembre 1973".
All'articolo 6, primo comma, è soppressa la parola: "urbani".
All'articolo 9, ultimo comma, le parole: "Gli uffici di cui al comma primo e secondo" sono sostituite con le altre: "La regione Basilicata e il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza".
All'articolo 10, primo comma, le parole: "Con provvedimento del presidente della regione Basilicata sono indicati gli abitati", sono sostituite con le seguenti:
"La regione, con proprio provvedimento, formula lo elenco degli abitati".
All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
"La regione Basilicata può delegare l'esecuzione dei lavori previsti nei commi precedenti, di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici, agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate strutture tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La regione Basilicata provvede alla relativa amministrazione a norma della legge esecutiva del Fondo di solidarietà nazionale medesimo, fino a quando non abbia diversamente provveduto con proprie leggi agli eventuali adattamenti che si rendano necessari in rapporto a concrete esigenze locali".
All'articolo 32 dopo la parola: "effettuate" sono aggiunte le parole: "entro il 31 dicembre 1973".
All'articolo 33, primo comma, dopo le parole: "relativi benefici," sono aggiunte le parole: "posti in essere entro il 31 dicembre 1973,".
All'articolo 36, primo comma, dopo la parola: "Trebisacce" sono aggiunte le seguenti: "Civita, Francavilla, Frascineto, Villapiana, Cropalati, Caloveto, Paludi, Campana, Bocchigliero, Pietrapaola, Calopezzati, Mandatoriccio, Terravecchia, Scala Coeli, Rota Greca, San Demetrio Corone" e le parole: "marzo-aprile 1973" sono sostituite dalle seguenti: "marzo-aprile e settembre 1973".
All'articolo 38, primo comma, le parole: "marzo-aprile 1973" sono sostituite dalle seguenti: "marzo-aprile e settembre 1973".
All'articolo 40, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 26 mila milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario medesimo".
Al terzo comma la parola: "1974" è sostituita dalla altra: "1975".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE RUMOR - TAVIANI - COLOMBO - LAURICELLA - DE MITA - BERTOLDI - GIOLITTI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI