stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 novembre 1973, n. 762

Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-12-1973

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, è istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè e surrogati del caffè; zucchero; birra.