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LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991)
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Testo in vigore dal:  27-11-1973

Art. 9

(Anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia)


L'articolo 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:
"I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
b) abbiano compiuto l'età di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;
c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.
Nel caso di cui al comma precedente l'azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia".