LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
Testo in vigore dal: 12-12-1973
                              Art. 10. 
                      (Gratuita' del giudizio) 
 
  L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle  cause  per
controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione  dinanzi
agli uffici del lavoro e della  massima  occupazione  o  previsti  da
contratti o accordi collettivi  di  lavoro  nonche'  alle  cause  per
controversie di previdenza e  assistenza  obbligatorie  sono  esenti,
senza limite di valore o di competenza,  dall'imposta  di  bollo,  di
registro e da ogni spesa, tassa  o  diritto  di  qualsiasi  specie  e
natura. 
  Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti  relativi  alla
esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed  ordinanze
emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli  riferentisi  a  recupero
dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di  fallimento,
di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. 
  Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai
rapporti di pubblico impiego le tasse di  cui  all'articolo  7  della
legge 21 dicembre 1950, n. 1018. 
  Le  spese  relative  ai  giudizi  sono  anticipate   dagli   uffici
giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni  di  cui  al
primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis,
825 e 826 del codice di procedura civile".