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LEGGE 30 luglio 1973, n. 477

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/1990)
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Testo in vigore dal:  25-11-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 4



Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:
1) la garanzia della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale dell'insegnante nel rispetto dei principi costituzionali e secondo gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.
In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la sperimentazione;
2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo; le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza degli organi collegiali nonché le responsabilità specifiche di ordine amministrativo, escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile di ragioneria e di economato; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;
3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni.
L'orario obbligatorio di servizio dovrà prevedere il numero delle ore di insegnamento e quelle riguardanti le attività non d'insegnamento. Nella scuola materna l'orario del personale insegnante sarà ridotto a non più di 36 ore settimanali garantendo l'attuale prestazione complessiva giornaliera per gli alunni;
4) l'orario obbligatorio di servizio per il personale ispettivo e direttivo;
5) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva, fatti salvi i casi in cui gli insegnamenti richiedono particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, di una formazione universitaria completa da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.
L'accesso alle carriere avverrà mediante concorso per titoli ed esami o concorso per soli titoli. Il concorso per titoli ed esami sarà diretto all'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per l'esercizio della professione. Al concorso per titoli potranno accedere coloro che siano in possesso della prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio. Saranno fatte salve, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale ed artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.
Per i concorsi per titoli saranno previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di un'aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico non superiore al 50 per cento.
Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente n. 5) limitatamente alle scuole di istruzione artistica;
6) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso;
7) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;
8) le norme, i criteri e le strutture per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti.
Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.
Saranno istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri, didattici nazionali, offrano garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.
Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente
soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui
inizieranno a funzionare gli istituti di cui al capoverso precedente;
9) la modalità di valutazione del servizio, non riferibile
comunque ad un periodo superiore al triennio, cui dovrà provvedere, solo su richiesta dell'interessato, un apposito comitato eletto dal collegio dei docenti, previa relazione del capo di istituto o del direttore di circolo didattico.
Non sono ammesse le note di qualifica;
10) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;
11) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie - di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del personale, nonché delle esigenze del funzionamento della scuola.
La valutazione del ricongiungimento con l'altro coniuge ai fini del trasferimento dovrà avvenire indipendentemente dall'attività professionale dello stesso.
Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede;
12) la disciplina dei congedi, delle aspettative, de comandi, compresi quelli per motivi di studio o per aggiornamento, o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;
13) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;
14) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari la cui competenza dovrà essere attribuita ad appositi organi, con le dovute garanzie di tutela del personale;
15) gli organi competenti in materia di contenziose e le relative attribuzioni;
16) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.
I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine grado e delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 novembre 1976, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1976, n. 314) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 477 del 30 luglio 1973"