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LEGGE 30 luglio 1973, n. 477

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/1990)
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vigente al 19/09/2020
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Testo in vigore dal:  24-6-1975
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o più decreti con valore di legge ordinaria:
a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità, e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università";
b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonché al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;
c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale;
d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 19 maggio 1975, n. 167 (in G.U. 9/6/1975 n. 149) ha disposto (con l'articolo unico) che "È prorogato al 31 ottobre 1975 il termine di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti norme per:
1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della stessa legge n. 477. L'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali di cui al presente numero 1) saranno finalizzati all'esigenza di assicurare la piena partecipazione degli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento e, nel consiglio di circolo o istituto, del rappresentante legale dell'ente gestore. Per la rappresentanza dei genitori si dovrà tener conto della situazione degli alunni e della loro provenienza da diverse parti del territorio nazionale, consentendo anche la partecipazione del rappresentante legale degli istituti che ospitano gli alunni;
2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della stessa legge n. 477;
3) l'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 4 della stessa legge n. 477, che dovrà riguardare:
a) l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee;
b) la disciplina degli aspetti economici per la destinazione e la permanenza all'estero, nonché per il rientro in territorio metropolitano del personale di cui alla precedente lettera a);
c) l'istituzione dei ruoli con la determinazione delle relative dotazioni organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153.
Le dotazioni organiche del predetto personale sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, e per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sulla base del numero dei corsi funzionanti e degli alunni iscritti ai corsi. Il personale docente non di ruolo che abbia prestato servizio per due anni nello svolgimento delle predette iniziative ha diritto ad una riserva di posti nei concorsi per l'accesso al ruolo istituito a norma della presente lettera c);
d) l'estensione e l'adattamento delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, alle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero e all'organizzazione delle iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, tenuto conto delle situazioni e degli ordinamenti locali".
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 12 - 18 novembre 1976, n. 226 (in G.U. la s.s. 24/11/1976, n. 314) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 3, (che ha modificato l'art. 1).