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LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

Interventi per la salvaguardia di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal:  1-6-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 23


Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. (3)
((8))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 agosto 1978, n.502, ha disposto (con l'art. 3, comma 1), che l'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpreta nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 29 marzo 1995, n.96, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.