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LEGGE 15 marzo 1973, n. 44

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1988)
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Testo in vigore dal:  1-4-1973

Art. 7

Trasposizione nell'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali di alcune discipline della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti


Al trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriale è estesa, relativamente ai punti sottoinclicati, la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:
determinazione della retribuzione pensionabile, in riferimento al periodo di computo della media annua retributiva, per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1969;
perequazione automatica e miglioramenti delle pensioni a tale titolo con effetto dal 1 gennaio 1972;
pensione di anzianità;
individuazione dei superstiti beneficiari delle pensioni indirette o di riversibilità;
obbligo di rilascio, da parte del datore di lavoro al dirigente iscritto all'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, dell'estratto conto con le modalità stabilite dall'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
assegno di pensionamento anticipato a dirigenti che abbiano compiuto l'età di 57 anni se uomini o di 52 se donne a norma dell'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sostituito dall'articolo 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e delle successive modificazioni ed integrazioni, in caso di disoccupazione tecnologica;
prosecuzione volontaria, con riferimento alle condizioni di ammissione all'esercizio del diritto;
maggiorazioni della pensione per carichi familiari;
particolare trattamento per gli iscritti del settore miniere, cave e torbiere con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.
Sono, altresì, estese all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le disposizioni di cui all'articolo 128, primo comma, del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, all'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 ed agli articoli 39, 40, 41, 42, 49, 50, primo comma 51, secondo comma 58, 59 e 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, intendendosi sostituiti, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, alle norme e modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596.