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LEGGE 15 marzo 1973, n. 44

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1988)
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Testo in vigore dal:  16-7-1980
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Limiti della retribuzione lorda.
Base imponibile. Aliquota contributiva


Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469, sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970. (1)
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile ed è ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi.
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 27 marzo 1974 (in G.U 09/07/1975, n. 180) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabilito dall'art. 1 della legge 15 marzo 1973, n. 44, è aumentato a L. 6.630.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1973, e a L. 6.825.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1974, fermo restando il limite massimo di cui al suddetto art. 1".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 11 aprile 1980, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1980, l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è stabilita nella misura del 23 per cento della retribuzione imponibile."