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LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1984)
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Testo in vigore dal:  1-4-1973

Art. 27

Riconoscimento presso l'istituto nazionale di previdenza dei
dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale).


I dirigenti, iscritti alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che, avendo maturato cinque anni di anzianità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, possono far valere periodi di contribuzione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che non abbiano dato luogo a prestazioni, hanno facoltà di chiedere, all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo di tutti i periodi di iscrizione obbligatoria, figurativa e volontaria all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, precedenti all'ultima contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi suddetti di iscrizione con qualifica non dirigenziale, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto.
Per i dirigenti di cui all'articolo 59 della legge 27 luglio 1967, n. 658, il riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali dei periodi di contribuzione obbligatoria alla Gestione speciale, precedenti all'assunzione della qualifica di dirigente e che non abbiano dato luogo a prestazioni, è ammesso su domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di compimento del requisito del quinquennio di cui al precedente comma.
Trascorso tale termine, la domanda di riconoscimento può essere presentata soltanto all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
L'accoglimento della domanda da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali comporta il totale annullamento della posizione assicurativa costituita nell'assicurazione generale obbligatoria e nella Gestione speciale, per i periodi oggetto di riconoscimento, ed il rimborso degli eventuali contributi volontari riferentisi a periodi di contribuzione obbligatoria all'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Il trasferimento di cui al primo comma del presente articolo può essere chiesto anche per i periodi di iscrizione con qualifica dirigenziale, per i quali è ammesso, agli effetti della determinazione della retribuzione media e nei limiti del massimale INPDAI, ai fini delle corrispondenti prestazioni INPDAI, il cumulo dei contributi trasferiti con quelli esistenti, per lo stesso periodo, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nel caso in cui la contribuzione sia affluita all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti contestualmente a quella INPDAI per i periodi di lavoro con qualifica dirigenziale, per i quali era prevista la contribuzione alla Gestione speciale, all'assicurazione generale obbligatoria e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Agli effetti del riconoscimento di cui ai precedenti commi, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, quelli a percentuale, relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui ai precedenti commi ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo. Devono, altresì, essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.