LEGGE 8 febbraio 1973, n. 17

Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

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Testo in vigore dal: 11-3-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegnazione   di   lire   500  milioni  al  Consiglio  nazionale
dell'economia  e  del  lavoro  per  le  spese  del suo funzionamento,
stabilita dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, viene
determinata,  per  gli  anni  finanziari  1972  e  1973,  in lire 600
milioni.
  Per   gli   anni  successivi  si  provvedera'  alla  determinazione
dell'assegnazione  stessa  con  la legge di approvazione del bilancio
dello Stato.