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LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2009)
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Testo in vigore dal:  1-1-1973

Art. 2

(Compiti)


L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.
L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.