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LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1999)
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Testo in vigore dal:  3-2-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 31


I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il
((31 dicembre 1975))
e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.
La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della santità nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
((1))

L'autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per la sanità.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 gennaio 1999, n.4 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "La domanda di cui al secondo comma del medesimo articolo 31 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."