LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1999)
  • Articoli
  • COMMISSIONI LOCALI DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA E AGEVOLAZIONI
    FISCALI PER FILM IN LINGUA TEDESCA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • RIPARTIZIONE TRA STATO E PROVINCIA DEL MATERIALE DELL'ARCHIVIO DI
    STATO DI BOLZANO
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
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  • 12
  • RAPPORTI TRA ISTAT, REGIONE E PROVINCE PER I CENSIMENTI ED INDAGINI
    STATISTICHE
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  • 14
  • 15
  • 16
  • RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE A CARATTERE LOCALE
  • 17
  • 18
  • 19
  • INIZIATIVE INDUSTRIALI A PARTECIPAZIONE STATALE O DI CAPITALE ESTERO
  • 20
  • PASSAGGIO DEI SEGRETARI COMUNALI ALLE DIPENDENZE ORGANICHE DEI COMUNI
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • ATTIVITA' DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO IN
    MATERIA ANAGRAFICA
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • RICONOSCIMENTO DI DIPLOMI DI DENTISTA CONSEGUITI IN GERMANIA ED IN
    AUSTRIA
  • 31
  • orig.
  • PARTICOLARE PROCEDURA PER IL RIPRISTINO DI NOMI E COGNOMI NELLA FORMA
    TEDESCA
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • MODIFICAZIONI DI CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE
  • 36
  • 37
  • 38
  • INDENNIZZO ALL'ALPENVEREIN SUEDTIROL
  • 39
  • LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE
    TRE VENEZIE NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
  • 40
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  • 42
  • 43
  • 44
  • CONCORSO FINANZIARIO STRAORDINARIO AL CAI - ALTO ADIGE
  • 45
  • COPERTURA FINANZIARIA
  • 46
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-2-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31.

  I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente
legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in
Germania il diploma di dentista entro il ((31 dicembre 1975)) e siano
stati  abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi
dell'ordinamento   vigente   in  detti  Stati,  possono  chiedere  il
riconoscimento  del  titolo  e  l'autorizzazione  all'esercizio della
odontoiatria  e  protesi  dentaria  limitatamente al territorio della
provincia di Bolzano.
  La   domanda  per  ottenere  l'autorizzazione  prevista  dal  comma
precedente  deve  essere  presentata  al Ministero della santita' nel
termine  perentorio  di  60 giorni dalla pubblicazione della presente
legge. ((1))
  L'autorizzazione  e'  accordata  con  decreto  del  Ministro per la
sanita'.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 14 gennaio 1999, n.4 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che
"La  domanda  di  cui  al secondo comma del medesimo articolo 31 deve
essere  presentata  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
della presente legge."