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LEGGE 14 agosto 1971, n. 822

Provvidenze a favore del porto di Trieste.

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Testo in vigore dal:  30-10-1971

Art. 9


L'ammontare della tassa di cui al precedente articolo 6 è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste con delibera soggetta all'approvazione del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589.