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LEGGE 14 agosto 1971, n. 822

Provvidenze a favore del porto di Trieste.

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Testo in vigore dal:  30-10-1971

Art. 8


La tassa supplementare di ancoraggio non è dovuta per le navi che nel porto di Trieste compiono solo operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri ne per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando siano esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.