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LEGGE 14 agosto 1971, n. 822

Provvidenze a favore del porto di Trieste.

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Testo in vigore dal:  30-10-1971

Art. 7


Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la tassa supplementare è pagata una sola volta ed ha validità fino alla scadenza della tassa di ancoraggio. Essa parimenti è pagata una sola volta dai rimorchiatori unitamente alla tassa di ancoraggio ed è liquidata con il criterio indicato nell'articolo 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.