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LEGGE 14 agosto 1971, n. 822

Provvidenze a favore del porto di Trieste.

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Testo in vigore dal:  30-10-1971

Art. 6


Le navi che compiono nel porto di Trieste operazioni di commercio possono essere assoggettate dall'Ente porto al pagamento della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.
La tassa è dovuta nella misura non superiore a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta ad ogni approdo, salvo quanto disposto al successivo articolo 7.