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LEGGE 14 agosto 1971, n. 822

Provvidenze a favore del porto di Trieste.

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Testo in vigore dal:  30-10-1971

Art. 10


Il provento della tassa supplementare di ancoraggio nel porto di Trieste è devoluto al locale Ente autonomo del porto. Esso è accertato dall'autorità marittima, riscosso a cura dell'amministrazione della dogana e corrisposto all'Ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.