LEGGE 30 giugno 1971, n. 518

Indennita' di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
Testo in vigore dal: 18-8-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al   personale  sanitario  ausiliario  infermieristico,  ostetrico,
fisioterapista  e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche,
diplomato  o  abilitato,  dipendente  da  enti  che  gestiscono forme
obbligatorie  di  assicurazione  sociale e dall'Ente nazionale per la
prevenzione  degli infortuni e' dovuta una indennita' infermieristica
per la peculiarita' ed il rischio delle funzioni svolte.