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LEGGE 5 novembre 1971, n. 1086

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

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Testo in vigore dal:  5-1-1972

Art. 3

Responsabilit


Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.