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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1076

Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1982)
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Testo in vigore dal:  4-11-1982
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

La laurea in sociologia conferita dal libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento a norma della legge 8 giugno 1966, n. 432, e dalle università statali e libere riconosciute a norma delle disposizioni vigenti, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze politiche e in economia e commercio a tutti gli effetti.
La equipollenza alla laurea in economia e commercio non dà diritto all'iscrizione all'albo professionale dei dottori commercialisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067
((e non dà diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica))
.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971.

SARAGAT COLOMBO - MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO