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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1074

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1978)
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Testo in vigore dal:  5-9-1974
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 30 settembre 1974, il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario si consegue mediante la frequenza a corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico e subordinatamente all'esito positivo di una valutazione finale. I corsi sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione.
Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.
I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio tendono, nella visione democratica della società e della scuola, a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse; dovranno altresì prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.
Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso e dal coordinatore di cui al successivo articolo 2, e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione, nonché le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e, eventualmente, nell'insegnamento. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi, compiuti nel corso e alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate.
La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.
L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.
Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti.
((A partire dall'anno scolastico 1975-76 i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico.
Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza stabilisce modalità e criteri per la formazione dalla graduatoria per incarichi e supplenze di insegnanti non abilitati))
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A decorrere dall'anno accademico nel quale entreranno in funzione i corsi di abilitazione all'insegnamento previsti dalla riforma universitaria, i nuovi laureati conseguiranno l'abilitazione con le modalità stabilite dalla legge stessa.