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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1971, n. 2

Modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1971, n. 62 (in G.U. 23/03/1971, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1971)
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Testo in vigore dal:  24-3-1971
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di prevedere e regolare l'assistenza dei difensori delle parti all'interrogatorio dell'imputato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


L'art. 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
((304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori).
I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.
Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta))
.
Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti".