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LEGGE 30 dicembre 1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2001)
Testo in vigore dal:  27-4-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
((16a))
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AGGIORNAMENTO (16a)

Il D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che "In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1o, dello stesso articolo 10, possono essere utilizzate anche dal padre".