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LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1158

Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal:  31-5-2023
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano
((le società R.F.I.
S.p.a. e))
ANAS S.p.a.,
((la Regione siciliana e la Regione Calabria))
, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2023, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 58.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.
La concessione è assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione
((delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.))
e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114.