LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102

Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal: 7-1-1972
                               Art. 9.
         (Demanio forestale ed affittanze degli enti locali)

  Oltre   alle   regioni,  le  Comunita'  montane  e  i  comuni  sono
autorizzati  ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non
inferiore  ad  anni  20  terreni  compresi  nei  rispettivi territori
montani  non piu' utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o
anche  parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi,
prati, pascoli o riserve naturali.
  Quando  sia  necessario per la difesa del suolo e per la protezione
dell'ambiente naturale in conformita' agli scopi di cui al precedente
comma,  le  regioni,  le  Comunita'  montane  e  i comuni possono, in
mancanza  di  accordo  per  l'acquisto  ai valori correnti, procedere
anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo
comma  dell'articolo  29  della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le
modalita'  di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267.
  Ai  beni  acquistati  o  espropriati  si applica l'articolo 107 del
regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino
incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno
1927,  n.  1776,  devono  essere assoggettati alle disposizioni della
stessa  legge.  Ai  contratti  di  compravendita  e  a  quelli per la
contrazione  dei  mutui  si  applicano l'imposta fissa di registro ed
ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.
  I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi
precedenti  sono  esenti  da  ogni imposta per 40 anni, sempre che si
tratti di boschi.
  Il  beneficio  si  riconferma  ogni  5 anni, con l'osservanza delle
modalita'  previste  dall'articolo  58  del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.
  Agli  acquisti  di  cui  ai commi precedenti del presente, articolo
sono  estese  le  provvidenze  di  cui all'articolo 12 della presente
legge.
  I  piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni
di  cui  ai  precedenti  commi  devono  essere  approvati prima della
concessione del mutuo dalla autorita' forestale regionale.
  L'autorita'  forestale  concedera' assistenza gratuita agli enti di
cui  al  primo  comma  che  la  richiedano per lo studio dei piani di
acquisto e di rimboschimento.
  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e  le  Casse  di  risparmio  sono
autorizzate   a   concedere  mutui  trentennali  alle  regioni,  alle
Comunita'  montane  ed  ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento
dei  terreni  di  cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni
stessi.
  L'onere  del  pagamento  dell'interesse  relativo  a  tali mutui e'
assunto   a   totale   carico  dello  Stato  allorche'  l'acquisto  e
l'esecuzione  delle  opere  di  rimboschimento  vengano effettuati da
comuni  montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso
dello Stato per il pagamento, degli interessi e' del 50 per cento.
  Per  il  pagamento  degli  interessi  sui  mutui  di  cui  al comma
precedente  e' stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per
il  1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari
1973 e 1974.