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LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102

Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  7-1-1972

Art. 19



Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità montane.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1971

SARAGAT COLOMBO - NATALI - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO