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LEGGE 29 ottobre 1971, n. 889

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  1-12-1971

Art. 8

(Responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende)


In caso di cessione o di fusione di aziende o di linee e comunque di subingresso convenzionale nell'esercizio del pubblico servizio di trasporto, il nuovo esercente è solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonché delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.