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LEGGE 26 ottobre 1971, n. 1099

Tutela sanitaria delle attività sportive.

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Testo in vigore dal:  22-3-1972

Art. 8


Il Ministro per la sanità, avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce:
corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5;
corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato.
I programmi, l'organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica Istruzione.