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LEGGE 26 ottobre 1971, n. 1099

Tutela sanitaria delle attività sportive.

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Testo in vigore dal:  22-3-1972

Art. 5


Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto comma dell'articolo 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli atleti ammessi alle gare stesse che si trovino negli spazi indicati dal precedente articolo.
L'atleta che rifiuti di sottoporsi al prelievo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo è altresì escluso dalla gara con provvedimento dell'autorità sportiva; se la gara ha già avuto luogo, verrà disposto dalla stessa autorità l'annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione.
I medici incaricati dei prelievi indicati nel presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria durante l'espletamento di tali funzioni.