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LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
Testo in vigore dal:  17-10-1971

Art. 5



La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sarà informata alle norme comunitarie nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) assoggettamento all'imposta delle seguenti categorie di atti:
a) cessioni di beni di ogni specie effettuate nell'esercizio di imprese, eccetto le cessioni di crediti, terreni, aziende, quote sociali e titoli non rappresentativi di merci, considerando ceduti anche i beni destinati al consumo personale o familiare del soggetto e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa; b) prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa, ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di rilevante utilità culturale e sociale, dei corrispettivi dei servizi effettuati con macchine agricole nell'interesse di aziende agricole singole od associate, delle locazioni e degli affitti di beni immobili, delle operazioni di assicurazione, dei canoni versati agli istituti di vigilanza, degli interessi sulle operazioni di credito e di finanziamento fatte da aziende ed istituti di credito soggetti alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni, degli interessi sulle operazioni di credito agrario e sulle operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità, nonché dei servizi di trasporto pubblico urbano di persone; c) prestazioni effettuate nell'esercizio di arti e mestieri; d) prestazioni effettuate da professionisti nei confronti di soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto; e) importazioni da chiunque effettuate;
2) esclusione dall'imposta: a) del prezzo dei beni esportati; b) del prezzo delle navi e del prezzo degli aeromobili statali o destinati a servizi di linea ceduti o importati nonché del prezzo dei beni e del corrispettivo dei servizi relativi alla costruzione, all'arredamento e all'allestimento o alla riparazione, trasformazione e modificazione di essi; c) dei corrispettivi di servizi relativi a beni in temporanea importazione; d) dei corrispettivi dei servizi internazionali o connessi all'esportazione da determinare in relazione alle esigenze degli scambi internazionali. Potrà essere prevista, a condizioni ed entro limiti prestabiliti, la sospensione del pagamento dell'imposta dovuta in dipendenza dell'acquisizione di beni e servizi relativi alla produzione dei beni e dei servizi esclusi dall'imposta;
3) aliquota del dodici per cento, ridotta al sei per cento per i beni di prima necessità e per i prodotti agricoli ed ittici, da elencare tassativamente, ed elevata al diciotto per cento per beni e servizi determinati in relazione alla natura dei bisogni cui sono destinati e tenendo conto della incidenza dei tributi aboliti ai sensi del capo II dell'articolo 1 della presente legge. Per beni di prima necessità si intendono i generi alimentari di comune consumo, l'acqua, il gas e l'energia elettrica per uso domestico, i prodotti farmaceutici ed i saponi comuni;
4) aliquota del sei per cento per i libri, compresi quelli di antiquariato, e per i materiali audiovisivi di contenuto didattico; i giornali quotidiani; i periodici aventi carattere politico o sindacale o colturale o religioso o sportivo; i corrispettivi delle prestazioni derivanti da pubblici spettacoli, giochi e trattenimenti;
i canoni di abbonamento alla televisione e radiodiffusione; i servizi telefonici per uso familiare; le prestazioni delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso, per i soli clienti alloggiati; le cessioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione; le apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal CNR; i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari;
5) commisurazione dell'imposta al prezzo dei beni ceduti a titolo oneroso, al corrispettivo dei servizi ed al valore dei beni importati e di quelli ceduti senza corrispettivo, comprendendo nell'imponibile determinate spese ed oneri;
6) detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi imponibili con le eccezioni necessarie per prevenire evasioni. Nei casi di esclusione previsti al numero 2), sarà consentito il recupero dell'imposta afferente la produzione e il commercio dei beni e servizi esclusi dall'imposta;
7) obbligo del contribuente di indicare distintamente l'imposta nella fattura e di rivalersene nei confronti del cessionario del bene o dell'utilizzatore del servizio;
8) dichiarazione e versamento mensili della differenza tra l'importo dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto per i beni ceduti e per i servizi resi e l'importo detraibile a norma del numero 6), con riporto ai mesi successivi dell'eventuale eccedenza di questo e rimborso al contribuente, nel termine e secondo modalità da stabilire, delle eccedenze non compensate;
9) regolamentazione della contabilità, della documentazione e delle dichiarazioni o comunicazioni alla amministrazione finanziaria necessarie per l'applicazione dell'imposta in modo da consentire, in quanto possibile, l'unificazione degli obblighi dei soggetti e l'utilizzazione di scritture contabili obbligatorie ad altri effetti;
10) predisposizione di un congegno atto a snellire e facilitare i rimborsi del credito di imposta sul valore aggiunto;
11) esenzione per i soggetti con volume d'affari ragguagliato ad anno, non superiore a cinque milioni di lire, nonché abbattimenti decrescenti e regimi forfettari per i soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a ventuno milioni. Semplificazione delle modalità di applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a ottanta milioni;
12) facoltà, per contribuenti sottoposti a regimi forfettari, di optare per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto in base a regime semplificato;
13) determinazione, a condizioni ed entro limiti da stabilire, per le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici da elencare tassativamente, effettuate da produttori singoli o associati in cooperative, di un regime speciale imperniato: a) sulla intassabilità delle cessioni a consumatori finali sul luogo di produzione o ambulantemente; b) sulla forfettizzazione dell'imposta incorporata nel costo di produzione; c) sul pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente, quando acquista da piccoli pescatori e piccoli produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.