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LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
Testo in vigore dal:  3-4-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 4


La disciplina dell'imposta locale sui redditi sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone fisiche ovunque residenti, ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato, esclusi quelli di lavoro subordinato, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando tale imposta non è applicata, con i criteri indicati dall'articolo 2. Per i redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, l'imposta è accertata e riscossa nei confronti delle società stesse;
((9))

2) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone giuridiche e degli altri soggetti di cui ai numeri 1) e 8) dell'articolo 3, al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando tale imposta non è applicata, con i criteri indicati dall'articolo 3. Nei confronti dei soggetti di cui al numero 9) dell'articolo 3 l'imposta è applicata al reddito complessivo ivi indicato o ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato secondo che detti soggetti abbiano o non abbiano una stabile organizzazione nel territorio stesso. Dal reddito complessivo sono esclusi i redditi dei terreni, dei fabbricati e agrari, per i quali l'imposta è applicata separatamente secondo i criteri previsti al numero 15) dell'articolo 2;
3) determinazione dell'aliquota tra il sei e l'otto e cinquanta per cento da parte dei comuni, tra l'uno e cinquanta e il due e cinquanta per cento da parte delle province, tra l'uno e il due per cento da parte delle regioni. L'aliquota per le camere di commercio sarà fissata, secondo le norme attualmente vigenti, nella misura compresa tra lo zero quaranta e l'uno e venti per cento. Nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo l'imposta sarà applicata anche a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo con l'aliquota del mezzo per cento;
4) intassabilità dei redditi derivanti da partecipazioni in società di cui al numero 1) e nelle società ed altri enti di cui al numero 2);
5) deduzione dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro delle persone fisiche di una quota pari al cinquanta per cento, in ogni caso non inferiore a lire due milioni cinquecentomila, né superiore a lire sette milioni cinquecentomila. Per i redditi agrari e per i redditi d'impresa la deduzione si applica a condizione che il contribuente presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Nei confronti delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice la deduzione è calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa, semprechè tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente;
6) esenzione dei redditi realizzati entro i limiti e le condizioni previsti dalle lettere a) e b) del numero 10) dell'articolo 3, dalle società cooperative e loro consorzi ivi indicati, ed applicazione a tutte le società cooperative e loro consorzi, diversi da quelli predetti, a loro richiesta, di una aliquota di imposta ridotta conformemente ai criteri contenuti nella lettera c) del numero 10) dell'articola 3, oppure delle deduzioni previste dal precedente numero 5) per ciascuno dei soci; esenzione dei redditi di cui al numero 10), lettera d) dell'articolo 3;
7) tassazione alla fonte dei redditi di capitale, in quanto possibile, mediante ritenuta con obbligo di rivalsa;
8) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato e attribuzione diretta del gettito ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome, nel territorio dei quali sono prodotti i redditi. I redditi da capitale si presumono prodotti nel comune dove il possessore del reddito ha il domicilio fiscale;
9) deducibilità del tributo ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche e indeducibilità dello stesso ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 25-26 marzo 1980, n.42 (in G.U. 1a s.s. 2/4/1980, n.92) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in quanto non esclude i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi.