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LEGGE 6 ottobre 1971, n. 853

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal:  8-9-1974
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Art. 17

(Finanziamento degli interventi)


Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, per il quinquennio 1971-1975, è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto di lire 3.125 miliardi comprensivo della quota di lire 262 miliardi di cui alla legge 15 aprile 1971, n. 205, ed al netto, per il periodo stesso, delle quote di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160. Tale apporto è comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della presente legge e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spese è determinata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160.
((2))

La risultante somma sarà iscritta, tenuto conto della somma già stanziata ai sensi della citata legge 15 aprile 1971, n. 205, nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 467 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 626 miliardi nell'anno finanziario 1973, di lire 820 miliardi nell'anno finanziario 1974 e di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1975.
((2))

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al precedente comma che sarà coperta con operazione di ricorso al mercato finanziario, che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta stabilite.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972 si provvede quanto a lire 267 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 200 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La Cassa per ii Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel periodo 1971-1975, in eccedenza alla dotazione di cui al precedente primo comma, fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.450 miliardi, in conto dell'assegnazione che sarà autorizzata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980. Ai predetti impegni si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 nell'anno finanziario 1976, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 300 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1979, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1980.
Le quote di assegnazione a favore della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, non iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 1967, 1970 e 1971, ammontanti complessivamente a lire 485 miliardi, saranno stanziate nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1973 e lire 165 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.
L'onere relativo alla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi di cui all'articolo 10 è imputato, per il quinquennio 1971-1975, sulla dotazione complessiva autorizzata in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio anzidetto; per il periodo successivo il fabbisogno di lire 2.550 miliardi sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di lire 255 miliardi all'anno fino al 1985.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1971

SARAGAT COLOMBO - TAVIANI - GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI - GAVA - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO ---------------- AGGIORNAMENTO (2)

La L. 12 agosto 1974, n. 371 ha disposto (con l'art. 1) che "L'apporto in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il

quinquennio 1971-1975, autorizzato dall'articolo 17, primo comma,

della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è elevato da lire 3.125 miliardi a lire 4.125 miliardi. La somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi

viene portata in aumento delle quote relative agli anni 1974, e 1975, di cui al secondo: comma dell'articolo 17 della citata legge 6

ottobre 1971, n. 853, in ragione, rispettivamente, di lire 400 miliardi e lire 600 miliardi".