LEGGE 14 agosto 1971, n. 817

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
Testo in vigore dal: 29-10-1971
                              Art. 16.

  La  formazione  della  proprieta'  diretto-coltivatrice da parte di
cooperative   agricole   di   braccianti,   compartecipanti,  coloni,
mezzadri,  fittavoli  ed  altri coltivatori della terra, e' agevolata
laddove  sussistano  condizioni sociali, economiche, produttivistiche
che,  a  parere  delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano
una  efficiente  conduzione  associata  dei  terreni,  sia  che venga
attuata  con proprieta' cooperativa a conduzione unita dei poderi sia
con  la  divisione dei terreni tra i soci. A tale fine e' autorizzato
il  limite  di impegno di lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e
di  lire  130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 per la
concessione  del  concorso  dello Stato nel pagamento degli interessi
sui  mutui  di  cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  24  febbraio  1948,  n.  114,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni.
  Le  annualita'  relative saranno iscritte nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Il  tasso  di  interesse  dei mutui di cui al presente articolo, da
porsi  a  carico  delle  cooperative  beneficiarie, e' stabilito, nei
limiti  delle  disponibilita' esistenti sulle predette autorizzazioni
di spesa, nella misura dell'uno per cento.
  Il  concorso  dello  Stato  per  dette  operazioni  e' calcolato in
conformita'  a  quanto previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno
1961,  n.  454,  con  riferimento  ad una durata del mutuo di 30 anni
qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.
  Il  diritto  di  prelazione  di  cui  all'articolo 8 della legge 26
maggio  1965, n. 590, con le modifiche previste dalla presente legge,
si applica anche alle cooperative agricole.
  E'  data  facolta' al singolo coltivatore diretto che ha acquistato
il terreno con le agevolazioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, di
aderire  a  socio  di  una cooperativa agricola per la conduzione dei
terreni   trasferendo  ad  essa  la  proprieta',  previo  nulla  osta
dell'autorita'   che   ha   concesso   le   predette  agevolazioni  e
dell'istituto  di  credito  mutuante  e sempreche' si tratti di fondo
finitimo con l'azienda cooperativa.
  In  tal  caso  la cooperativa puo' accollarsi i mutui esistenti sui
terreni mantenendo tutte le agevolazioni in atto.