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LEGGE 14 agosto 1971, n. 817

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
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Testo in vigore dal:  29-10-1971

Art. 16


La formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra, è agevolata laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura dell'uno per cento.
Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.
Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste dalla presente legge, si applica anche alle cooperative agricole.
È data facoltà al singolo coltivatore diretto che ha acquistato il terreno con le agevolazioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, di aderire a socio di una cooperativa agricola per la conduzione dei terreni trasferendo ad essa la proprietà, previo nulla osta dell'autorità che ha concesso le predette agevolazioni e dell'istituto di credito mutuante e semprechè si tratti di fondo finitimo con l'azienda cooperativa.
In tal caso la cooperativa può accollarsi i mutui esistenti sui terreni mantenendo tutte le agevolazioni in atto.