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LEGGE 1 giugno 1971, n. 291

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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Art. 15



Il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente:
"Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino al 31 dicembre 1971, a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi siano completati in ogni loro parte.
Per il comune di Reggio Calabria tale termine, alle stesse condizioni, è prorogato al 30 giugno 1972".
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, n.327))
((5))
Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'articolo 4 del
decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con eletto dal 1 gennaio 1971.
La proroga prevista dal precedente comma si applica anche agli atti stipulati successivamente al 31 dicembre 1970, e già registrati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Per detti atti, stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e non registrati o registrati tardivamente prima della entrata in vigore della presente legge, sono condonate la penalità e la soprattassa per la omessa o ritardata registrazione, a condizione che la registrazione, qualora non ancora effettuata, avvenga entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per tali atti non si applica il disposto dell'articolo 110 della legge di registro di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.