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LEGGE 11 maggio 1971, n. 390

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme.

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Testo in vigore dal:  9-7-1971

Art. 13


Le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro per il tesoro.
Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità da seguire dagli uffici statali per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi di cui al primo comma del presente articolo.
Il Ministro per il tesoro, per la gestione del servizio di riproduzione, è autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata ed appositi capitoli negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri.