LEGGE 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
Testo in vigore dal: 18-2-1992
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28.
             (Provvedimenti per la frequenza scolastica)

  Ai  mutilati  e invalidi civili che non siano autosufficienti e che
frequentino  la  scuola  dell'obbligo  o  i  corsi  di  addestramento
professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
    a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della
scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o
    dei  consorzi  dei  patronati scolastici o degli enti gestori dei
    corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il
superamento  e  la eliminazione delle barriere architettoniche che ne
impediscono la frequenza;
    c)  l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi piu'
gravi.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104))
  ((COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104))
  Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e
per i doposcuola.