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LEGGE 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
Testo in vigore dal:  18-2-1992
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Art. 28

(Provvedimenti per la frequenza scolastica)


Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o
dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il
superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
((COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104))
((COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104))

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.