LEGGE 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
Testo in vigore dal: 29-6-1989
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
               (Nuove norme e soggetti aventi diritto)

  Le  disposizioni  del  decreto-legge  30  gennaio 1971, n. 5, hanno
efficacia  fino  al  30  aprile 1971. A partire dal 1 maggio 1971, in
favore  dei  mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui
agli articoli seguenti.
  Agli  effetti  della  presente  legge,  si  considerano mutilati ed
invalidi  civili  i  cittadini  affetti  da  minorazioni  congenite o
acquisite,  anche  a  carattere  progressivo, compresi gli irregolari
psichici  per  oligofrenie  di  carattere  organico  o dismetabolico,
insufficienze  mentali  derivanti  da difetti sensoriali e funzionali
che   abbiano   subito   una  riduzione  permanente  della  capacita'
lavorativa  non  inferiore  a  un  terzo o, se minori di anni 18, che
abbiano  difficolta'  persistenti  a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della loro eta'.
  Ai  soli  fini  dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione
dell'indennita'   di  accompagnamento,  si  considerano  mutilati  ed
invalidi  i  soggetti  ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta'
persistenti  a  svolgere  i  compiti e le funzioni proprie della loro
eta'.
  Sono  esclusi  gli  invalidi  per  cause  di  guerra, di lavoro, di
servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre
leggi.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 14-22 giugno 1989, n.346(in
G.U.  1°  s.s.  28/06/1989,  n.26)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto  degli artt. 1, primo comma,
della  legge  11  febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento
agli  invalidi  civili  totalmente  inabili) e 2, quarto comma, della
legge  30  marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi
civili)  nella  parte  in  cui  esclude  che ad integrare lo stato di
totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa
concorrere, con altre minorazioni, la cecita' parziale."