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LEGGE 3 marzo 1971, n. 153

Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1980)
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Testo in vigore dal:  4-5-1971

Art. 5


I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.
Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.
I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.
Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.
I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.
Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.
La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente articolo 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Gli interessati dovranno esibire un attestato della autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati.