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LEGGE 25 febbraio 1971, n. 95

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1974)
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Testo in vigore dal:  2-6-1974
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B ed F1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché le tabelle E ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585))
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