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LEGGE 24 novembre 1970, n. 965

Inquadramento del personale tecnico di radiologia.

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Testo in vigore dal:  29-12-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia medica alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che trovandosi nelle condizioni previste dallo articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, abbiano continuato a prestare servizio fino al giorno della notifica della decisione della apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione, per mancanza del requisito previsto dall'articolo 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.
Ove conseguano il diploma, le amministrazioni di appartenenza devono riassumerli in servizio nel posto precedentemente occupato, sempre che il posto non sia stato già occupato con personale di ruolo attraverso pubblico concorso.