stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 novembre 1970, n. 868

Agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

nascondi
Testo in vigore dal:  15-12-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le entrate delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonché da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.